Art. 10.
1. È istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici, di seguito denominato «Consiglio nazionale». Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.
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2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.